A CHI E’ RIVOLTO
Ai lavoratori fragili coloro i quali sono in presenza di certificazione attestante lo stato di fragilità, ovvero in presenza di “certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104”.
DIRITTI
Viene prorogato dal 1 marzo al 30 giugno 2021 il diritto ad astenersi dal lavoro con certificazione emessa dal medico curante che faccia riferimento all’accertato stato di fragilità di cui sopra. Sono esclusi i lavoratori che possano esercitare attività lavorativa in maniera agile/smart working anche attraverso l’utilizzo a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o frequentando corsi dí formazione professionale in remoto.
IMPORTANTE NOVITÀ
Le assenze non si sommano ai fini della determinazione del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia (il cosiddetto periodo di comporto) previsto dal proprio contratto di lavoro. Il trattamento economico erogato durante le assenze dovute alle condizioni di fragilità, pur essendo equiparato al trattamento economico erogato nel caso di ospedalizzazione, non pregiudica a chi ne fosse in possesso l’erogazione dell’indennità di accompagnamento (qualora l’assenza superi i 30 giorni)
La CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) è un’associazione di rappresentanza dei lavoratori e del lavoro.
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