La nuova normativa ha elevato
l’indennità di congedo parentale dal 30% all’80%
della retribuzione per massimo 1 mese entro il 6^ anno di vita del figlio o entro 6 anni
dall’ingresso in famiglia del minore in adozione o affidamento.
L‘elevazione
dell’indennità è prevista solo per 1 dei 3 mesi spettanti a ogni genitore e non
trasferibili all’altro.
La nuova misura spetta
a condizione che almeno uno dei due genitori termini il congedo di maternità o
paternità obbligatorio o alternativo successivamente al 31 dicembre 2022.
In caso di padre lavoratore
dipendente e madre lavoratrice autonoma o iscritta alla Gestione Separata, non
è rilevante la data finale del periodo indennizzabile di maternità della madre ma
solo il termine finale del congedo di paternità.
Il mese indennizzato all’80% della
retribuzione è uno solo per entrambi i
genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno
soltanto di essi.
La fruizione “alternata” fra i
genitori non preclude la possibilità di beneficiarne nei medesimi giorni e per
lo stesso figlio come per tutti i periodi di congedo parentale.
In presenza delle condizioni
sopraindicate, l’elevazione del congedo all’80% del padre, può spettare anche
se parte del suo congedo indennizzabile è già stato parzialmente fruito nel
2022.
La CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) è un’associazione di rappresentanza dei lavoratori e del lavoro.
L’eccidio di Monte Sole nel racconto di Ferruccio Laffi
E’ Sciopero Generale, 29 novembre manifestazione a Bologna