DOMANDE PENSIONE PERSONALE AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ENTRO IL 29 GENNAIO 2024

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DOMANDE PENSIONE PERSONALE AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ENTRO IL 29 GENNAIO 2024

Da incaer.it

 Il Ministero dell’Università e della Ricerca con la nota n.332 del 10 gennaio 2024 comunica i termini per presentare la cessazione dal servizio dal 1° novembre 2024 del personale docente e tecnico amministrativo delle  Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l’anno accademico 2024/2025.

TERMINI:

Entro il 29 gennaio 2024: Presentazione all’istituzione di titolarità delle domande di cessazione, di trattenimento in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale.

Entro il 5 febbraio 2024: Presentazione delle domande di permanenza in servizio del personale docente e scadenza per la presentazione dell’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione.

Entro il 21 febbraio 2024: Accertamento, da parte delle istituzioni, della sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, al trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione; comunicazione dell’eventuale mancata maturazione di tale diritto.

23 febbraio 2024: data in cui si intendono accettate le domande di cessazione dal servizio, senza emissione di un atto formale.

1° novembre 2024: decorrenza delle cessazioni


REQUISITI RICHIESTI:

PERSONALE DOCENTE e TECNICO AMMINISTRATIVO

Pensione di vecchiaia: 67 anni di età entro il 31 dicembre 2024 con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), entro il 31 dicembre 2024, con esclusione di qualsiasi arrotondamento.

Quota 103: anzianità anagrafica di almeno 62 anni e contributiva di almeno 41 anni. Tale opzione prevede un sistema di calcolo contributivo per chi matura i requisiti nel corso del 2024.

Quota 102: anzianità anagrafica di almeno 64 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022.

Quota 100: anzianità anagrafica di almeno 62 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021.

Opzione donna: 61 anni d’età (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Il diritto è riconosciuto alle lavoratrici di sesso femminile che siano caregivers o con invalidità di almeno il 74%. Tale opzione comporta il calcolo contributivo dell’intero assegno pensionistico.

Ape sociale: 36 anni di contributi e 63 anni e 5 mesi (63 anni se maturati entro il 2023). Si tratta di un’indennità riconosciuta dall’Inps fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ai caregivers o invalidi civili al 74 per cento.

Il pensionamento con i requisiti quota 103, quota 102, quota 100, nonché l’APE sociale, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.


DOCENTI – PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI COMPIUTI

Le/I docenti di ruolo possono chiedere il trattenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva.

La domanda non è soggetta a valutazioni di natura discrezionale e non rappresenta un vincolo per i successivi anni accademici.

Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 19 gennaio 2024 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio.

La mancata risposta comporta il collocamento a riposo d’ufficio per le/i docenti che entro il 31 ottobre 2024 compiano 65 anni avendo maturato la massima anzianità contributiva o 67 anni con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Nel caso di docenti che avrebbero diritto alla pensione anticipata e nei confronti dei quali non sussiste l’obbligo di collocamento a riposo (massima anzianità contributiva ma età inferiore ai 65 anni al 31 ottobre 2024), l’assenza di un’istanza di cessazione equivale a una manifestazione di volontà di permanere in servizio.


PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Collocamento a riposo d’ufficio

Deve essere collocato a riposo d’ufficio:

  • il personale tecnico-amministrativo che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2024 e abbia maturato a tale data almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • il personale tecnico-amministrativo che abbia compiuto 65 anni al 31 ottobre 2024 e che abbia maturato a tale data la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Trattenimento in servizio

Ne ha diritto, presentando domanda, il personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2024 e che non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2024). L’istanza deve essere inviata entro il 29 gennaio 2024. Il trattenimento in servizio sarà disposto, al massimo fino al 70° anno di età, entro il 21 febbraio 2024.

La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all’età o all’anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 23 febbraio 2024.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale tecnico amministrativo che abbia maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non ancora compiuto il 65° anno di età, ha facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.


 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande dovranno essere presentate all’INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità:

  • on-line accedendo al sito INPS;
  • tramite il Contact Center Integrato ;
  • tramite gli uffici del patronato INCA CGIL

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