ESENZIONE TICKET PER REDDITO

ESENZIONE TICKET PER REDDITO

Esenzione ticket per reddito: autocertificazioni solo tramite Fascicolo Sanitario Elettronico
Importante novità per le esenzioni dal pagamento del ticket in base al reddito.
Dal 1° ottobre scorso le autocertificazioni per esenzioni da reddito possono essere presentate solo tramite Fascicolo Sanitario Elettronico secondo queste tempistiche:
 

Dal 1° ottobre 2021: le autocertificazioni per E02 ed E99

Dal 1° gennaio 2022: le autocertificazioni per E01, E03, E04 e FA2

Ecco le tipologie di esenzione coinvolte:

 

E01 

Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

 

E02

Disoccupati, già precedentemente occupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

 

E03

Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico – (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

 

E04

Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

 

E99

Lavoratori colpiti dalla crisi – DGR 1036/09 e succ.mod. int

 

FA2

Nuclei familiari con almeno 2 figli a carico (esenzione per prime visite di assistenza specialistica

ambulatoriale) – Delibera Regionale 2076/2018

 

Il FSE diventa ora indispensabile per presentare l’autocertificazione. I cittadini non ancora in possesso delle credenziali

SPID, possono effettuare l’ultima consegna dell’autocertificazione allo sportello, e riceveranno contestualmente anche

le credenziali.

 

Ma chi deve presentare l’autocertificazione?

Se un cittadino non è presente negli elenchi forniti da Agenzia delle Entrate, ma ritiene di avere i requisiti per chiedere l’esenzione, deve presentare un‘autocertificazione alla sua Azienda di riferimento che registra l’esenzione sull’Anagrafe Sanitaria Regionale. La scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo.

In particolare devono rilasciare l’autocertificazione:

cittadini non presenti negli elenchi di Agenzia delle Entrate che ritengono di essere in possesso dei requisiti per avere diritto

all’esenzione da reddito E01, E03, E04

cittadini che ritengono di avere diritto al riconoscimento di esenzione per disoccupazione E02 o E99 (sulle quali non pervengono

a oggi informazione ministeriali)

richiesta di esenzione FA2, ad esempio per la recente nascita di un figlio.

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