AGEVOLAZIONI PRIMA CASA GIOVANI UNDER 36

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA GIOVANI UNDER 36

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosi detto Decreto “Sostegni Bis”) .

 

L’articolo 64 del Decreto interviene in favore dell’acquisto della casa di abitazione di giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

 

Queste le prime indicazioni in attesa di fornire ulteriori informazioni.

Mutuo prima casa: Nello specifico, il citato decreto prevede che per le domande presentate, ai soggetti finanziatori, a decorrere dal 26 maggio e fino al 30 giugno 2022, dalle categorie aventi priorità per l’accesso al credito (dicasi giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori che non hanno compiuto trentasei anni di età, ecc.), in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 40 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, è concessa la garanzia di Stato sull’80% dell’esposizione bancaria.

Per i soggetti di età inferiore a 36 anni (nell’anno in cui l’atto è rogitato), i mutui sulla prima casa, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, con l’eccezione per le seguenti categorie di immobili:

  • categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorile;
  • categoria catastale A8, abitazioni in ville; 
  • categoria catastale A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
 

L’esenzione per la tassazione è relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in relazione ai requisiti di cui sopra, stipulati nel periodo compreso nel periodo tra il 26 maggio e il 30 giugno 2022.

 

Inoltre “per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta dell’ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”.

 

 

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

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